Il Tribunale di Verona, con una recentissima sentenza dello scorso 27 febbraio (R.G. 8007/2017), ha disapplicato l’art. 3, comma 1, d.l. 132/2014 ritenendolo in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Si tratta di una pronuncia che di certo aprirà un ampio dibattito e che si configurerà come interessante precedente. Nel caso di specie, il Giudicante si è pronunciato in tema di improcedibilità della domanda giudiziale in una causa – avente ad oggetto un sinistro stradale – non preceduta dal tentativo di negoziazione assistita obbligatoria. Le parti si sono viste rigettare la richiesta di assegnazione del termine per comunicare l’invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione, avendo il Giudice ritenuto la normativa nazionale non compatibile con quella dell’UE.

Del resto, sulla questione la Corte di Giustizia UE si è pronunciata di recente[1], affermando che le cd. Alternative Dispute Resolutions sono compatibili con il principio della tutela giurisdizionale effettiva solo allorquando siano soddisfatte congiuntamente una serie di condizioni contemplate dall’art. 12 della Direttiva 2013/11., vale a dire quando «tale procedura non conduca a una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a., da C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146, punto 67).» (Corte di Giustiza UE, sez. prima, causaC-75/16).

E proprio sul punto dei costi ha fatto leva il Tribunale di Verona per affermare che la normativa italiana si pone in contrasto con quella dell’Unione e va, per l’effetto, disapplicata. Infatti, la Corte di Giustizia UE ha più volte ribadito che la normativa dell’Unione intende evitare tout court che i partecipanti ad una ADR debbano sostenere oneri economici immediati. Nel nostro ordinamento, invece, la procedura di negoziazione assistita, prevedendo il necessario intervento degli avvocati, comporta dei costi che non possono né essere definiti contenuti, né tantomeno recuperati dalla parte risultata vittoriosa in un eventuale giudizio instaurato dopo la negoziazione o in una transazione con controparte. Di conseguenza, il Tribunale di Verona ha disapplicato l’art. 3, comma 1, d.l. 132/2014, in quanto contrastante con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

 

[1] Corte di Giustizia U.E., prima sezione, causa C-75/16